
Con l’ordinanza n. 5421 del 2026, depositata l’11 marzo 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha segnato un passaggio di grande rilievo in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, accogliendo il ricorso di una primaria società operante nel settore industriale avverso il diniego di definizione opposto dall’Agenzia delle Entrate.
La vicenda trae origine da una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36‑bis del d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto un’eccedenza d’imposta per un importo prossimo ai 600.000 euro, originariamente riportata da una società incorporata e successivamente riversatasi sulla società ricorrente.
La contribuente, assistita dall’avv. Luciano Coppola (Tributarista in Salerno), aveva ottenuto in secondo grado l’annullamento della cartella, ma il contenzioso era proseguito in Cassazione a seguito dell’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate. Nel frattempo era stata presentata domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, domanda che l’Ufficio aveva respinto ritenendo che la controversia riguardasse un “mero atto di riscossione” e
Proprio su questo punto si è concentrata la strategia difensiva dell’avv. Luciano Coppola, che ha valorizzato l’orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 18298/2021) secondo cui rientrano nel concetto di lite pendente definibile anche le controversie relative a cartelle emesse ex art. 36‑bis d.P.R. n. 600/1973, quando la cartella costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente. In tali casi, la cartella non è un semplice atto di riscossione, ma assume natura sostanzialmente impositiva, essendo impugnabile non solo per vizi formali, ma anche nel
La Corte di Cassazione, richiamando espressamente questo principio di diritto, ha riconosciuto che, nel caso esaminato, nessun avviso di accertamento era stato notificato prima della cartella da controllo automatizzato, con la conseguenza che il diniego di definizione agevolata è stato ritenuto illegittimo. Ne è derivata la dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, soluzione che conferma la piena applicabilità del condono alle liti su cartelle “da 36‑bis” quando esse rappresentano il primo atto impositivo.
L’ordinanza si segnala, dunque, per aver ribadito con forza un principio di diritto di grande impatto pratico: la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, se non preceduta da avviso di accertamento, è idonea a fondare una lite definibile ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, con conseguente diritto del contribuente ad accedere alla definizione agevolata in presenza dei requisiti di legge.
In questo quadro, emerge con particolare evidenza il ruolo determinante dell’attività difensiva dell’avv. Luciano Coppola, che ha saputo incardinare la contestazione del diniego su un solido impianto nomofilattico, allineando la posizione della contribuente all’arresto delle Sezioni Unite e valorizzando la natura sostanzialmente impositiva della cartella da controllo automatizzato. La decisione della Suprema Corte rappresenta così non solo una vittoria per la società assistita, ma anche un importante riconoscimento della qualità tecnica dell’argomentazione difensiva che ha condotto all’affermazione del principio di diritto oggi consacrato nell’ordinanza.