
Sono ormai due i dossier che gettano un’ombra sulla gestione doganale sotto l’esecutivo Meloni. Il primo è quello degli scanner cinesi Nuctech: appalti per l’ammodernamento dei controlli nei porti italiani, finanziati con fondi europei dello Strumento per le attrezzature di controllo doganale, assegnati alla società di Pechino nonostante fosse già inserita nella Entity List statunitense e oggetto di un’indagine antidumping dell’Ue. Il caso è esploso a livello diplomatico quando Washington ha presentato proteste formali per ottenere l’annullamento delle gare, portando il dossier fino all’ufficio della premier; le tensioni tra Trump e Meloni su Sigonella e sul meccanismo Purl per l’Ucraina si sono intrecciate, secondo ricostruzioni giornalistiche, anche con il nodo Nuctech, di cui l’amministrazione Usa contesta l’affidabilità per la sicurezza dei dati nei porti strategici Nato.
Un’origine risalente al 2021, sotto la gestione Minenna, ma proseguita e consolidata durante il governo attuale.
Il secondo dossier riguarda la circolare doganale n. 18/2026 dell’8 luglio, che apre un fronte più sottile ma non meno rilevante: quello del trattamento dei prodotti non conformi in importazione, con una logica che ricalca da vicino — e con imbarazzante precisione — la procedura contestata al governo Conte II sulle mascherine nel 2020.
Con la circolare n. 18/2026 dell’8 luglio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha messo nero su bianco un principio che, nel 2020, fu al centro di una delle polemiche politiche più aspre della pandemia: si può sdoganare merce priva di marcatura CE regolare, purché non venga immessa sul mercato prima di essere conformata. Il paradosso è che oggi questo principio viene ribadito sotto lo stesso governo che, in commissione, attraverso i propri esponenti, ha più volte sostenuto l’esatto contrario a proposito delle importazioni gestite dall’esecutivo Conte II: che non si potesse importare nulla senza marchio CE certificato.
Non era vero allora. Non lo è adesso.
La circolare 18/2026 chiarisce la distinzione, prevista dal Regolamento (UE) 1020/2019, tra “immissione in libera pratica” — lo sdoganamento — e “immissione sul mercato” — la prima messa a disposizione per distribuzione, consumo o uso. Sono due momenti che possono non coincidere. Un bene può essere sdoganato e restare, per un periodo, fuori dal circuito commerciale: perché destinato alla riesportazione, oppure perché deve ancora essere reso conforme prima di essere effettivamente fornito a un distributore o a un utilizzatore finale. In questi casi, spiega ADM, l’operatore economico produce un’autocertificazione (codice documento 25AO) e l’Ufficio non procede né alla sospensione dello svincolo né all’avvio di procedimenti sanzionatori — salvo poi verificare a posteriori, anche attraverso contratti di vendita, fatture o altra documentazione, se la merce sia stata effettivamente immessa sul mercato senza i requisiti previsti. In tal caso, la sanzione scatta comunque.
È, punto per punto, lo stesso meccanismo adottato nella primavera del 2020 per i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medici privi di marcatura CE valida. Le linee guida dell’Agenzia delle Dogane dell’epoca prevedevano che, in assenza di un marchio CE valido, il prodotto potesse essere “sdoganato condizionatamente”: con obbligo di tracciabilità, impegno scritto a non immetterlo in commercio, e autocertificazione da inviare all’INAIL o all’ISS in attesa della verifica di conformità. Solo dopo l’esito positivo della valutazione tecnica la merce poteva entrare effettivamente sul mercato. In caso contrario, o in caso di dichiarazioni non veritiere, intervenivano i controlli — allora affidati anche ai NAS e alla Guardia di Finanza, esattamente come oggi la circolare 18/2026 prevede la trasmissione di comunicazioni al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza.
La differenza tra le due epoche non sta dunque nel principio giuridico di fondo — sdoganare non equivale ad autorizzare l’uso commerciale immediato — ma nel contesto: nel 2020 si trattava di una deroga emergenziale legata alla pandemia, disposta dal Commissario straordinario; nel 2026 si tratta di una prassi amministrativa ordinaria, fondata sulla Guida blu della Commissione europea del 2022 e sul Regolamento 1020/2019. Ma la logica operativa — sdoganamento sì, messa in commercio no, fino a verifica — è identica.
Questo rende difficilmente sostenibile, sul piano tecnico, l’argomento usato in commissione da chi oggi siede nella maggioranza per criticare retroattivamente le scelte del governo Conte II sulle mascherine: l’idea che fosse giuridicamente impossibile sdoganare prodotti privi di marchio CE regolare. Non lo era allora, per espressa previsione delle stesse linee guida ADM. E non lo è oggi, come conferma la circolare 18/2026, firmata dal Direttore centrale Claudio Oliviero.
Il punto politico, semmai, dovrebbe spostarsi altrove: non se la procedura fosse legittima — lo era e lo è — ma se, nel 2020, i controlli a posteriori promessi dalla stessa architettura normativa siano stati effettivamente condotti con il rigore necessario, e se le responsabilità di eventuali mascherine “farlocche” finite comunque sul mercato vadano ricercate nella procedura in sé o nella sua applicazione concreta. Confondere i due piani — quello della cornice giuridica e quello dell’effettivo controllo — serve solo a costruire un argomento politico che i fatti, alla prova dei documenti, non sostengono.