
Il Consiglio dei Ministri accelera sul disegno di legge in materia di sicurezza e prevenzione del disagio giovanile, già varato il 5 febbraio 2026 e ora in fase di bollinatura, ma nell’ultima seduta il testo si è arricchito di nuove norme che ne spostano ulteriormente il baricentro verso l’inasprimento repressivo.
Una delle modifiche più delicate riguarda il codice civile: l’articolo 7 esclude il risarcimento del danno per chi lo subisce mentre commette reati gravi come violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minorenne, furto in abitazione, rapina o sequestro di persona a scopo di estorsione.

Fermo di prevenzione per minorenni e altre novità
Il provvedimento, articolato in quattro Capi, tocca il codice penale, quello di procedura penale, il codice civile e il codice antimafia. Tra le new entry più significative c’è l’estensione del cosiddetto “fermo di prevenzione”, introdotto dal decreto sicurezza 2026 e ora applicabile anche ai minorenni sorpresi, nei luoghi della movida, in situazioni ritenute a rischio: possesso di armi, caschi che ne impediscono il riconoscimento, precedenti per stupefacenti.
Sul fronte del danneggiamento, arriva un’aggravante per chi agisce in gruppo di almeno cinque persone, punita con la reclusione fino a cinque anni e multe fino a 15mila euro, con la possibilità per la polizia giudiziaria di procedere all’arresto facoltativo in flagranza, esteso anche all’arresto differito. Si rafforza inoltre la tutela dei cronisti, con una nuova aggravante comune per i reati contro la vita, l’incolumità o la libertà morale commessi ai danni di giornalisti iscritti all’albo o direttori di testate nell’esercizio delle loro funzioni.
Non manca la stretta sulle occupazioni abusive: si consente lo sgombero e il ripristino del possesso anche quando l’immobile occupato non sia l’unica abitazione del proprietario, superando quindi il caso della “seconda casa”. Sul piano dell’ordine pubblico, un nuovo comma 5-bis dell’articolo 3 del codice antimafia introduce un avviso orale del Questore con annesso divieto di aggregazione, pensato per contrastare bande giovanili, vandalismo e degrado urbano.
Infine, il Capo III amplia la procedibilità d’ufficio per le lesioni personali lievi o lievissime quando la vittima è un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza colpito nell’esercizio delle funzioni.
Il pacchetto, nel suo complesso, disegna un impianto normativo che privilegia strumenti di prevenzione anticipata e inasprimento sanzionatorio, in continuità con il decreto sicurezza 2026, ma con un perimetro applicativo esteso anche ai minori (un nodo che, prevedibilmente, alimenterà il dibattito parlamentare nelle prossime settimane).