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Il Caso Mario Roggero, che cosa stabilisce davvero il diritto?

Il caso di Mario Roggero è tornato al centro del dibattito pubblico dopo che la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione nei confronti del gioielliere di Grinzane Cavour. Il 28 aprile 2021, dopo una violenta rapina nel suo negozio, Roggero inseguì all’esterno i tre autori dell’assalto e sparò contro di loro. Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino morirono, mentre Alessandro Modica rimase ferito.

La vicenda è stata spesso rappresentata attraverso una domanda apparentemente semplice: una persona rapinata può essere condannata per avere reagito contro i propri aggressori? Dal punto di vista giuridico, tuttavia, la questione è molto più precisa. I giudici non hanno dovuto stabilire se Roggero fosse stato realmente vittima di una rapina, circostanza mai messa in discussione, ma se gli spari esplosi successivamente potessero ancora essere considerati una forma di difesa necessaria.

La risposta fornita nei diversi gradi di giudizio è stata negativa. La Cassazione ha confermato il 15 luglio 2026 la pena determinata dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino, chiudendo definitivamente il procedimento sulla responsabilità penale. Roggero, oggi settantaduenne, si è quindi consegnato in carcere. (ANSA.it)

La possibile concessione della grazia, sostenuta da una parte consistente del centrodestra, ha aperto ora una fase completamente diversa. Non si discute più della colpevolezza, ormai accertata in via definitiva, ma dell’opportunità di eseguire integralmente la pena. Per comprendere questo passaggio è necessario separare con rigore almeno quattro piani: la rapina, la reazione armata, la qualificazione giuridica degli spari e il potere costituzionale di grazia.

La rapina e il momento in cui cambia la natura della condotta

La rapina subita da Roggero e dalla sua famiglia fu reale, violenta e traumatica. I tre uomini entrarono nella gioielleria e minacciarono le persone presenti. Il contesto iniziale, quindi, era certamente quello di un’aggressione ingiusta, capace di generare paura e una reazione emotiva molto intensa.

La ricostruzione processuale ha però distinto ciò che accadde all’interno del negozio da ciò che avvenne subito dopo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, le consulenze balistiche e gli altri accertamenti hanno mostrato che Roggero prese la pistola, uscì dalla gioielleria e sparò mentre i rapinatori cercavano di allontanarsi.

È precisamente in questa sequenza temporale che si trova il nucleo del caso. Nel diritto penale la legittima difesa non dipende soltanto dall’esistenza di un’aggressione precedente. È necessario che, nel momento in cui si reagisce, il pericolo sia ancora attuale. La difesa deve inoltre essere necessaria e proporzionata rispetto alla minaccia che continua a incombere.

Secondo la Corte d’Assise di Asti e, successivamente, secondo la Corte d’Assise d’Appello di Torino, al momento degli spari la fase difensiva era terminata. I rapinatori non stavano più avanzando contro Roggero o contro i suoi familiari, ma si stavano allontanando. L’azione del gioielliere è stata quindi qualificata non come protezione da un pericolo in corso, ma come inseguimento armato successivo alla rapina.

Questa distinzione può apparire formalistica quando viene osservata attraverso il trauma della vittima. In realtà è uno dei pilastri della disciplina giuridica della legittima difesa. Senza il requisito dell’attualità, qualsiasi reazione successiva a un’aggressione potrebbe essere presentata come difensiva anche quando assume una funzione punitiva o vendicativa.

Perché non è stata riconosciuta la legittima difesa

La legittima difesa è una causa di giustificazione. Significa che una condotta che normalmente costituirebbe reato, come ferire o uccidere una persona, diventa lecita perché rappresenta il mezzo necessario per proteggere un diritto da un pericolo ingiusto e attuale.

Gli elementi devono essere valutati con riferimento al momento concreto dell’azione. Non è sufficiente che l’autore della reazione abbia subito poco prima un reato grave. Deve esistere una relazione immediata tra il pericolo e la risposta.

Nel caso Roggero, i giudici hanno ritenuto che questa relazione fosse stata interrotta dalla fuga dei rapinatori. L’imputato non avrebbe sparato per impedire un’aggressione ancora in corso, ma per fermare persone che stavano abbandonando il luogo della rapina. La circostanza che i fuggitivi fossero autori di un grave delitto non conferiva al gioielliere un potere generale di cattura e, soprattutto, non gli consentiva di utilizzare una forza potenzialmente letale al di fuori di una necessità difensiva.

La questione non può quindi essere risolta sostenendo semplicemente che “i rapinatori se la sono cercata” o, sul versante opposto, ignorando completamente ciò che Roggero aveva appena subito. Il diritto deve considerare entrambi gli aspetti, ma deve anche attribuire a ciascuno una funzione diversa.

La rapina giustifica l’intervento delle forze dell’ordine, la responsabilità penale degli aggressori e la tutela della persona offesa. Non rende però automaticamente lecita una successiva azione armata. In uno Stato di diritto, la punizione del colpevole è affidata all’autorità pubblica e non alla vittima del reato.

La differenza tra difesa, eccesso e vendetta

Un altro elemento spesso trascurato riguarda la differenza tra legittima difesa, eccesso nella legittima difesa e azione autonoma successiva all’aggressione.

L’eccesso si verifica quando esiste ancora una situazione difensiva, ma chi reagisce supera per errore i limiti della necessità o della proporzione. Il presupposto rimane comunque la presenza di un pericolo attuale.

Nel caso esaminato, i giudici non hanno ritenuto che Roggero si fosse semplicemente difeso in modo sproporzionato. Hanno affermato, più radicalmente, che nel momento degli spari non esisteva più la situazione necessaria per parlare di difesa. Per questa ragione la condotta è stata qualificata come duplice omicidio volontario e tentato omicidio, e non come eccesso colposo di legittima difesa.

Anche la tesi della legittima difesa putativa non è stata accolta. Questa figura può operare quando una persona, per un errore ragionevole determinato dalle circostanze, ritiene di trovarsi in una situazione di pericolo che in realtà non esiste.

La difesa aveva sostenuto, tra le altre cose, che Roggero potesse temere per la sorte della moglie o credere che la minaccia non fosse ancora terminata. I giudici hanno però escluso che questa convinzione trovasse un riscontro oggettivo sufficiente nelle immagini e nella dinamica dei fatti. La Corte d’Appello ha inoltre confermato che le dichiarazioni, le registrazioni e gli accertamenti tecnici utilizzati nel processo erano stati acquisiti validamente.

Il trauma può eliminare la responsabilità penale?

Uno degli aspetti più delicati riguarda lo stato mentale di una persona che ha appena subito un’aggressione. È intuitivo che una rapina violenta possa generare paura, rabbia, confusione e reazioni difficilmente controllabili. Dal punto di vista medico e psicologico, il trauma può alterare la percezione del rischio e ridurre la capacità di prendere decisioni razionali.

Il diritto penale, però, non identifica automaticamente lo shock con l’incapacità di intendere o di volere. Per incidere sull’imputabilità, il disturbo deve raggiungere un livello tale da escludere o diminuire in modo rilevante la capacità del soggetto di comprendere il significato della propria condotta o di controllare le proprie azioni.

Nel processo a Roggero sono state esaminate anche le conseguenze psicologiche della rapina e di precedenti episodi criminali subiti dal gioielliere. Le valutazioni tecniche non hanno però individuato una compromissione sufficientemente grave da integrare un vizio totale o parziale di mente.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, la successione delle azioni mostrava un comportamento orientato verso uno scopo: prendere l’arma, uscire dal negozio, inseguire i rapinatori e sparare. La presenza di una forte emozione non è stata quindi considerata equivalente alla perdita della capacità di autodeterminarsi.

Ciò non significa negare il trauma. Significa, piuttosto, distinguere tra una condizione emotiva comprensibile e una condizione clinico-giuridica capace di eliminare o ridurre l’imputabilità.

Perché la pena è stata ridotta in appello

In primo grado Mario Roggero era stato condannato a 17 anni di reclusione. La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha successivamente ridotto la pena a 14 anni e 9 mesi, senza però modificare il nucleo centrale della responsabilità.

La riduzione non ha trasformato i fatti in legittima difesa e non ha comportato il riconoscimento di un vizio di mente. È intervenuta sulla determinazione complessiva della sanzione, all’interno dei criteri che consentono al giudice di valutare la gravità concreta della condotta, la personalità dell’imputato, le circostanze e il rapporto tra i diversi reati.

La Cassazione, respingendo il ricorso, ha reso definitiva questa valutazione. È importante chiarire che la Corte di Cassazione non ricostruisce normalmente da capo i fatti e non sostituisce una propria lettura delle prove a quella dei giudici di merito. Il suo compito consiste principalmente nel controllare la corretta applicazione della legge e la tenuta logica e giuridica della motivazione.

Con la pronuncia definitiva si chiude quindi la possibilità ordinaria di discutere nuovamente se Roggero fosse colpevole o se ricorresse la legittima difesa. Da questo momento, eventuali interventi sulla pena appartengono ad ambiti diversi, come l’esecuzione penale, le misure alternative previste dalla legge o la grazia presidenziale.

Che cos’è la grazia e che cosa non è

La grazia è un provvedimento individuale di clemenza previsto dall’articolo 87 della Costituzione, che attribuisce al presidente della Repubblica il potere di concederla e di commutare le pene. Non annulla il processo, non cancella la sentenza e non dichiara innocente il condannato. Interviene esclusivamente sulla pena, che può essere condonata in tutto o in parte oppure trasformata.

È quindi giuridicamente inesatto presentare un’eventuale grazia come una correzione della decisione della Cassazione. La responsabilità per il duplice omicidio e per il tentato omicidio resterebbe intatta. Cambierebbe soltanto la concreta esecuzione della sanzione.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006, ha definito la grazia uno strumento con una funzione essenzialmente umanitaria. Il presidente della Repubblica deve valutare autonomamente l’esistenza di ragioni eccezionali che possano giustificare la mitigazione della pena. Il ministro della Giustizia svolge l’istruttoria, raccoglie atti, informazioni e pareri e controfirma il decreto, ma la decisione sostanziale appartiene al capo dello Stato.

Questa architettura serve a sottrarre la grazia all’indirizzo politico immediato. Il presidente della Repubblica non dovrebbe utilizzarla per approvare o disapprovare una sentenza, né per assecondare automaticamente una maggioranza parlamentare. Deve invece operare come organo super partes, valutando le eventuali ragioni umanitarie ed equitative del singolo caso.

Il confronto istituzionale tra Nordio e Mattarella

Dopo la condanna definitiva, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato l’avvio dell’istruttoria relativa a una possibile grazia. Contemporaneamente, esponenti e gruppi parlamentari del centrodestra hanno promosso iniziative pubbliche a sostegno di Roggero, mentre Matteo Salvini ha definito la sentenza ingiusta.

Il presidente Sergio Mattarella ha quindi ricevuto Nordio al Quirinale, richiamando i limiti delle attribuzioni ministeriali e ribadendo che la concessione della grazia è una facoltà esclusiva del capo dello Stato, secondo la Costituzione e la giurisprudenza costituzionale.

Il passaggio non equivale a una bocciatura della richiesta nel merito. Non risulta che Mattarella abbia già espresso una valutazione favorevole o contraria su Roggero. Il chiarimento riguarda soprattutto il metodo: l’istruttoria può essere avviata dal ministero, ma la decisione non può essere anticipata politicamente come se appartenesse al Governo.

Anche una raccolta di firme parlamentari ha un valore esclusivamente politico. Può segnalare l’esistenza di una forte domanda di clemenza, ma non vincola il presidente della Repubblica.

Quali elementi potrebbero essere valutati dal Quirinale

Nell’esame di una domanda di grazia possono assumere rilievo l’età del condannato, le condizioni di salute, il tempo già trascorso in detenzione, il comportamento successivo al reato, l’eventuale ravvedimento, il percorso rieducativo e le conseguenze concrete dell’esecuzione della pena.

Nel caso Roggero, i sostenitori del provvedimento richiamano soprattutto i 72 anni di età, il fatto che l’intera vicenda sia nata da una rapina violenta, i precedenti episodi criminali subiti, l’assenza di una carriera delinquenziale e la possibilità che quasi quindici anni di carcere coincidano sostanzialmente con il resto della sua vita.

Sul versante opposto, il Quirinale non può ignorare la gravità dei reati accertati: due persone sono state uccise e una terza ferita quando, secondo le sentenze, il pericolo immediato era già cessato. I giudici hanno inoltre escluso sia la legittima difesa sia una compromissione psichica rilevante.

Può avere un peso anche l’atteggiamento del condannato. La grazia non richiede necessariamente una confessione formale o una rinuncia a difendersi, ma la funzione umanitaria e rieducativa del provvedimento rende normalmente significativo il modo in cui la persona si rapporta alla condotta commessa e alla sentenza.

Grazia e Stato di diritto: il vero problema del caso Roggero

Il caso Roggero è difficile proprio perché contiene due verità che non si escludono. La prima è che il gioielliere e la sua famiglia furono vittime di una rapina violenta. La seconda è che, secondo tre gradi di giudizio, la successiva uccisione di due rapinatori in fuga non rappresentò una condotta difensiva lecita.

Il diritto penale non può cancellare la prima verità, ma non può neppure utilizzare la prima per negare la seconda. La funzione delle norme sulla legittima difesa è consentire a una persona di proteggersi quando lo Stato non può intervenire in tempo. Non è invece quella di trasferire alla vittima il potere di punire l’aggressore dopo la cessazione del pericolo.

La grazia si colloca ancora oltre. Non serve a riscrivere i fatti o a dichiarare che Roggero aveva ragione. Può servire, in presenza di circostanze eccezionali, a stabilire che l’esecuzione integrale di una pena legalmente inflitta produrrebbe effetti non più coerenti con esigenze superiori di umanità ed equità.

La decisione finale spetta al presidente della Repubblica e dovrà essere presa lontano sia dalla pressione emotiva generata dalla rapina sia dalla rappresentazione dei rapinatori come persone prive di diritti. L’ordinamento tutela la vittima del reato, ma tutela anche la vita e l’integrità di chi ha commesso un crimine quando non costituisce più un pericolo attuale.

È questo il punto più profondo della vicenda: la legittima difesa stabilisce fino a quando una reazione armata può essere considerata necessaria; la sentenza accerta che cosa è accaduto e attribuisce le responsabilità; la grazia valuta, infine, se esistano ragioni eccezionali per mitigare una pena senza negare la validità della giustizia che l’ha pronunciata.

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