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Bonus mamme lavoratrici: fino a 3 mila euro, domande entro l’8 aprile

Bonus per le mamme lavoratrici, c’è tempo fino all’8 aprile per richiedere all’Inps l’esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3000 euro all’anno. Per l’anno in corso e il prossimo bienni, prevista la procedura semplificata.
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La procedura semplificata per richiedere il bonus

La misura, inserita nella Legge di Bilancio 2024, consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali per le mamme lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 2 o più figli. Il portale dell’Inps ha messo a disposizione una funzione semplificata. Questa serve per comunicare la volontà di beneficiare della misura, nonché i dati necessari a verificare la sussistenza dei requisiti che determinano il diritto al beneficio. C’è tempo fino all’8 aprile.
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Come funziona e a chi spetta il bonus per le mamme lavoratrici

L’agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse, invece, le lavoratrici domestiche.

Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all’esonero dal mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d’anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino.

Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell’ultimo figlio.

Le lavoratrici interessate all’agevolazione possono rivolgersi ai propri datori di lavoro oppure utilizzare la funzionalità disponibile sul portale Inps.

Quanto spetta a chi ha i requisiti

L’esonero contributivo è riconosciuto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

L’esonero dalla contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti posta a carico della lavoratrice, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile. La volontà di usufruire dell’esonero deve essere comunicata dalla lavoratrice al datore di lavoro, unitamente al numero di figli e ai rispettivi codici fiscali.