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Contratto di lavoro, ecco come orientarsi: diritti, clausole e regole da sapere prima di firmare

Prima di intraprendere qualsiasi tipo di carriera lavorativa, tra il lavoratore e il datore di lavoro è necessario stipulare un contratto. Quest’ultimo deve contenere le informazioni sulla data di assunzione, il tipo e la durata del rapporto di lavoro con l’eventuale periodo di prova, l’inquadramento del prestatore di lavoro e la sua unità di assegnazione, il suo livello e la sua qualifica e la sua retribuzione. Ma cosa si deve sapere prima di firmare un contratto di lavoro? Ecco alcuni suggerimenti su quali sono le tipologie principali e come fare per poter leggere correttamente un contratto di lavoro.

Il contratto a tempo indeterminato
Il contratto a tempo indeterminato è sempre un contratto di lavoro subordinato: questo contratto prevede solo una data di inizio, e proprio dal suo nome si intuisce già che è senza vincolo di durata. Il dipendente mette a disposizione in maniera continuativa le sue energie e le sue capacità in cambio della retribuzione ed è sempre sottoposto (a differenza del lavoro autonomo) alle direttive e alle disposizioni tecnico-organizzative impartite dal datore di lavoro o da altra figura gerarchicamente sovraordinata (per esempio un manager o il capo ufficio). Prevede poi un periodo di prova, la cui durata, variabile tra i 15 giorni e i sei mesi a seconda delle previsioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro per quella categoria professionale, va indicata nella lettera di assunzione e al cui termine il datore di lavoro può recedere senza motivazione. Questa tipologia di contratto è la più ambita dalla maggior parte dei lavoratori, e se capita l’opportunità di sottoscriverlo conviene coglierla al volo l’occasione.
Il tempo determinato
Al contrario dell’indeterminato, il contratto di lavoro a tempo determinato prevede un termine finale e una durata prestabilita. Può essere concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, per una durata massima di 12 mesi, anche se in alcuni casi può arrivare anche a 24 mesi. necessarie anche in caso di rinnovo o per le proroghe. Il contratto dunque può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle predette esigenze, ad eccezione delle attività stagionali. Il termine finale del contratto può essere prorogato per un massimo di 4 volte, quando il contratto iniziale ha una durata inferiore a 24 mesi e con il consenso del lavoratore. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Full-time e part-time
In un contratto di lavoro la gestione del tempo e delle ore svolte si differenziano in due tipologie: il full-time o il part-time. Sicuramente una prima differenza tra i due contratti è il tempo: con un contratto di lavoro a tempo pieno, il lavoratore svolge almeno 40 ore settimanali. Questa tipologia è uno dei contratti più somministrati oggi in Italia. Il part-time invece da l’opportunità di gestirsi gli orari di lavoro e il tempo libero in maniera più bilanciata, in quanto come dice la parola stessa, l’orario di lavoro è parziale e quindi inferire rispetto ai contratti full-time. La sua forma più classica è quella del part-time “orizzontale”, in cui il dipendente lavora tutti i giorni ma solo per un numero ridotto, prestabilito e fisso di ore. Esistono però anche altre tipologie di part-time: il “verticale”, qualora si stabilisca che il dipendente lavora per l’intera giornata ma solo in alcuni giorni della settimana (per esempio otto ore al giorno, ma solo per tre giorni su sette), oppure “misto”, ovvero quando il dipendente lavora tutti i giorni, con orari ridotti e diversi ogni giorno. In tutte queste ipotesi, comunque, la dislocazione precisa dell’orario di lavoro deve essere indicata per ciascun giorno nella lettera di assunzione. Infine, il lavoratore ha anche la facoltà di chiedere al datore di lavoro la trasformazione da part time a full time, che deve essere però obbligatoriamente per legge, convalidata dalla direzione provinciale del lavoro.
La retribuzione
In tutte le tipologie di contratto non può mancare l’indicazione di quanto si percepirà in busta paga. Indennità di contingenza, EDR, eventuale straordinario e lavoro notturno sono voci che vanno messe nero su bianco nella lettera di assunzione e che vanno a comporre la retribuzione lorda assieme al minimo contrattuale. Quest’ultimo è fissato per ciascuna categoria professionale dal relativo contratto collettivo nazionale. La retribuzione mensile è formata dalla la paga base nazionale di settore, il superminimo, le indennità di contingenza e gli scatti di anzianità. Diversa dalla retribuzione mensile è la retribuzione di fatto, rappresentata dal contenuto effettivo della busta paga, cioè la retribuzione mensile più tutti gli altri compensi a carattere continuativo erogati al lavoratore.

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