Vai al contenuto

Donazioni tra genitori e figli: ecco quando non bisogna pagare le imposte

Le donazioni tra genitori e figli sono tassabili? A chiarirlo è una recentissima sentenza della Cassazione, secondo cui non esiste un obbligo generalizzato di sottoporre a tassazione le donazioni indirette e informali. La tassazione, infatti, scatta solo se si verificano determinate circostanze. Vediamo quali.

I chiarimenti della Cassazione

La Cassazione ha chiarito che sulle donazioni informali e indirette di modico valore e che non sono registrate in atti ufficiali, non sono dovute le imposte sulle donazioni. Le donazioni informali consistono nella donazione di una somma di denaro, o di un bene, mentre quelle indirette consistono nell’acquisto di un bene a favore di un’altra persona. Ad esempio, il bonifico genitore/figlio di per sé non è tassabile, così come la donazione genitore/figlio per l’acquisto di una casa. Allo stesso modo, sottolinea il Corriere della Sera, non sono soggetti a tassazione il contratto per persona da nominare o quello a favore di un terzo. L’esenzione dall’imposta di donazione vale anche nel caso di una una donazione genitore/figlio o tra coniugi di una quota di partecipazione al capitale di una società che consente di ottenerne il controllo.

Quando le donazioni possono essere tassate

La tassazione, come ha ricordato la Cassazione, può scattare solo se le donazioni derivano da documenti soggetti a registrazione, se vengono registrate volontariamente o se, superando il valore di un milione di euro, vengono dichiarate dal contribuente durante un’indagine fiscale. Se la donazione viene registrata volontariamente si applica la tassazione ordinaria, con le aliquote del 4,6% e dell’ 8 %. Quando invece viene confessata nell’ambito di un accertamento tributario, si applica l’aliquota dell’8 %.

Donazioni: le nuove regole

Anche il decreto legislativo approvato dal Consiglio ministri nei giorni scorsi interviene sulle donazioni: le modifiche, spiega il Corriere della Sera, sono principalmente rivolte a uniformare le norme esistenti. Viene inserita la previsione sulla detrazione delle imposte pagate all’estero sulla donazione stessa e in relazione ai beni esistenti. Viene mantenuta sostanzialmente inalterata invece la disciplina delle liberalità. Viene previsto che l’accertamento delle liberalità indirette può essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. In questi casi si applica l’aliquota dell’otto per cento. Inoltre viene introdotta l’esclusione da tassazione anche delle liberalità d’uso.