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Fisco, via al saldo e stralcio delle cartelle: si paga dal 16 al 35%. Disponibile su Agenzia Entrate il modulo per l’adesione

Parte da oggi l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali prevista dalla legge di Bilancio 2019. Questa mattina, sul sito di Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il modulo di adesione alla sanatoria che, per le persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, consente di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, versando dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. Oltre alla modalità online, il modello “SA-ST” (saldo e stralcio) è disponibile anche in formato cartaceo presso tutti gli sportelli territoriali di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e deve essere presentato entro il 30 aprile 2019.

Requisisti per l’adesione
Solo le persone fisiche che abbiano un Isee inferiore a 20.000 euro per i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, derivanti esclusivamente da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e da omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di Isee e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti «rottamazioni delle cartelle» e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute.


Quanto si paga
Cancellati sanzioni e gli interessi di mora, si pagherà il 16% del dovuto con Isee non superiore a 8.500 euro, il 20% con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro e il 35% con Isee tra 12.500 e 20 mila euro. Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione per sovraindebitamento, si paga il 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Restano dovute le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella.

Come si può pagare
Nel modello SA–ST bisogna indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento “saldo e stralcio”. Successivamente bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) presentata ai fini Isee e segnalando il valore Isee del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto. Nel modello il contribuente deve inoltre specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate di importo variabile (35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021) con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dall’1 dicembre 2019.

Per chi resta fuori scatta la rottamazione-Ter
In assenza dei requisiti, la presentazione della domanda di adesione al “saldo e stralcio”, come previsto dalla legge, sarà considerata in automatico come richiesta di accesso alla definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione-ter”.

Dove presentare la domanda
Il modello deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella Pec della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco delle Pec è pubblicato nel modello e sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione), oppure consegnato agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Scadenze e versamenti
Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il “saldo e stralcio” oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili ai sensi dell’art. 3 del DL n. 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento.

 

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