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Fusione e perdite fiscali: la Cassazione apre la strada alla tutela piena in giudizio. Brilla la difesa dell’avv. Luciano Coppola (tributarista in Salerno)

In una recente ordinanza (n. 5419/2026 dep. 21/03/2026) la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilievo per le operazioni straordinarie d’impresa: il riporto delle perdite fiscali in caso di fusione e il rapporto tra la disciplina specifica dell’art. 172, comma 7, TUIR e la norma antielusiva generale di cui all’art. 37‑bis del d.P.R. 600/1973.

Al centro della vicenda vi è una complessa operazione di fusione per incorporazione, nella quale la società incorporante aveva riportato le perdite maturate da società incorporate, operazione che l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto illegittima, contestando l’indebito utilizzo delle perdite e negando, di fatto, il superamento del cosiddetto “test di vitalità” richiesto dall’art. 172, comma 7, TUIR. 

La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato le ragioni della contribuente, sostenendo che, in mancanza del preventivo interpello disapplicativo ex art. 37‑bis, comma 8, d.P.R. 600/1973, non fosse possibile far valere l’assenza di finalità elusive dell’operazione. Una lettura rigida e formalistica, che finiva per trasformare l’interpello in un passaggio obbligato e preclusivo della difesa successiva. 

La Cassazione, richiamando il proprio precedente orientamento, ha invece ribadito un principio di diritto di grande equilibrio e modernità: l’istituto dell’interpello disapplicativo è certamente applicabile anche alle fattispecie rientranti nell’art. 172, comma 7, TUIR, ma il contribuente non è affatto decaduto dal diritto di far valere in giudizio la non elusività dell’operazione se non vi ha fatto ricorso. In altre parole, l’accesso all’interpello non è condizione necessaria per poter ottenere la disapplicazione delle norme antielusive, che può essere chiesta e dimostrata direttamente davanti al giudice tributario. 

Si tratta di un’affermazione che rafforza in modo significativo le garanzie difensive del contribuente: la Cassazione, infatti, riafferma la centralità del processo tributario come sede naturale di verifica della sostanza economica delle operazioni e dell’eventuale presenza di intenti elusivi, evitando che un adempimento procedurale venga trasformato in una barriera insormontabile. 

In questo contesto si distingue l’operato dell’avv. Luciano Coppola, tributarista in Salerno, che ha saputo impostare una difesa tecnica rigorosa e coerente, valorizzando sia il dato letterale delle norme coinvolte sia l’evoluzione giurisprudenziale in materia di abuso del diritto e antielusione. La scelta di insistere sul carattere non obbligatorio dell’interpello disapplicativo e sulla possibilità di dimostrare in giudizio la legittimità sostanziale dell’operazione si è rivelata perfettamente in linea con la successiva lettura nomofilattica della Suprema Corte. 

La decisione di cassare la sentenza di merito e rinviare alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, perché si uniformi ai principi di diritto affermati, conferma la portata dell’intervento della Cassazione e, al tempo stesso, rappresenta un riconoscimento implicito della solidità delle argomentazioni sviluppate dalla difesa della società, guidata dall’avv. Coppola. 

In un momento storico in cui il confine tra legittima pianificazione fiscale ed elusione è sempre più delicato, questa ordinanza contribuisce a tracciare una linea chiara: il contribuente che opera in modo trasparente e con valide ragioni economiche deve poter far valere le proprie ragioni anche senza aver preventivamente attivato l’interpello, e il giudice è tenuto a esaminarle nel merito. Un risultato che, nel caso di specie, porta la firma di una difesa tributaria di alto profilo, capace di coniugare tecnica, strategia processuale e profonda conoscenza della giurisprudenza di legittimità. 

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