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Il Tar: “Concessioni balneari illeggitime, andranno assegnate con gara pubblica”

di Gabriele Iuvinale

Dopo la recente sentenza del giudice amministrativo abruzzese, a ribadire l’illegittimità della proroga al 2033 delle concessioni balneari arriva, inesorabile, anche la sentenza del Tar Toscana di due giorni fa. La proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara “non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento”. Queste le lapidarie parole del Giudice toscano che chiudono a qualsiasi interpretazione di segno contrario. Il principio è chiaro. Le concessioni demaniali marittime non possono essere oggetto di automatico rinnovo ed il loro rilascio deve avvenire mediante gara pubblica.

Le proroghe adottate dal legislatore – da ultimo con il cosiddetto Decreto Rilancio – hanno generato una gravissima situazione di incertezza giuridica che ha portato ad un aumento del contenzioso tra privati ed Enti coinvolti. Urge un intervento normativo che si allinei ai cogenti principi europei, come peraltro sollecitato anche dall’AGCM. Nel frattempo, alcuni Comuni stanno procedendo a proroghe annuali delle concessioni in attesa di un intervento normativo chiarificatore. Tuttavia, tutti i soggetti pubblici chiamati ad attuare l’attuale quadro normativo dovrebbero disapplicare le disposizioni nazionali e procedere ad una gara pubblica. Il caos, dunque.

I passaggi della decisione del Giudice

I precedenti giudiziari

Il TAR ha ricordato che la giurisprudenza italiana ha largamente aderito all’interpretazione dell’art. 37 del codice della navigazione che privilegia l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, sanciti dalla direttiva 123/2016 (cosiddetta Bolkestein).

Principi, questi, riaffermati dalla Corte di Giustizia europea nella famosa sentenza del 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15.

L’illegittimità delle proroghe

Alla luce dei precedenti, il Tar ha sostenuto che l’operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale deve essere esclusa, come peraltro già stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza del 18 novembre 2019, n. 7874.

La diretta applicabilità della Bolkestein nel diritto interno (selfi-executing)

Il Giudice amministrativo ha affermato che qualsiasi proroga legale delle concessioni balneari è illegittima. La materia è disciplinata dalla direttiva 2006/123/CE che ne impone l’assegnazione mediante procedure selettive pubbliche.

Questa direttiva è espressiva di norme immediatamente precettive, ha detto il Tar. E’ una “norma di divieto” che si rivolge – senza che occorra alcuna disciplina attuativa di sorta da parte degli Stati membri – a qualunque ipotesi di proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di procedura di selezione tra i potenziali candidati. E rispetto a tale “norma di divieto”, indiscutibilmente dotata di efficacia diretta, il diritto interno è necessariamente tenuto a conformarsi.

La posizione della Corte Costituzionale

Anche la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 10 del 29 gennaio 2021, in relazione ad una norma di legge regionale che prevedeva un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime già esistenti, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, affermando fra l’altro, che tale meccanismo di rinnovo sottrarrebbe le concessioni “alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza… per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica – o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale – in favore dei precedenti titolari. Un effetto, come poc’anzi rammentato, già più volte ritenuto costituzionalmente illegittimo da questa Corte”.

Il Tar, infine, ha aggiunto che l’applicabilità della direttiva europea non può dipendere dall’epoca del rilascio concessioni. Trova applicazione il principio tempus regit actum ed il provvedimento amministrativo di proroga deve essere esaminato alla luce della disciplina anche eurounitaria vigente.

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