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Perché la Meloni mente quando dice “lo ius soli non esiste in nessun Paese”

“Lo ius soli non esiste in nessuna parte del mondo”. Parole pronunciate la sera del 23 marzo su Rete 4 da Giorgia Meloni, ospite di Stasera Italia, per difendere la sua netta contrarietà all’idea di attribuire la cittadinanza italiana a chi nasce nello Stivale, anche se da genitori stranieri. Una frase che però, ha spiegato l’Agi proprio in queste ore, non è precisa.

Sì, perché secondo uno studio accademico comparativo pubblicato nel 2018 dal Global Citizenship Observatory (un gruppo di ricercatori che si occupa di cittadinanza, all’interno di un programma comunitario dell’Istituto universitario europeo), lo ius soli è molto diffuso nel Nord, Sud e Centroamerica, dove viene utilizzato dall’83 per cento degli Stati.

Lo hanno ad esempio – affiancato da altre possibilità, legate di solito alla cittadinanza dei genitori – gli Stati Uniti, il Canada, il Messico, l’Argentina e il Brasile, per limitarci ai Paesi principali. Al di fuori delle Americhe, pochi Paesi adottano lo ius soli in senso stretto, tra i quali si può citare il Pakistan. In Europa, nessun Paese ha questo sistema. L’unico che lo aveva, fino al 2004, era l’Irlanda, ma dopo una storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea il Paese ha cambiato la propria Costituzione adottando uno ius soli temperato, o condizionato, espressione usata per descrivere sistemi che sono diffusi anche nel resto d’Europa.

Lo ius soli temperato è un metodo di acquisizione della cittadinanza per cui è necessario essere nati in un determinato Stato per ottenerne la cittadinanza, ma questo non basta. Vengono poste infatti altre condizioni, come ad esempio la regolare residenza dei genitori per un certo periodo di tempo, o la nascita anche dei genitori nel Paese (doppio ius soli). Un sistema in vigore in molti stati europei, come la Germania, il Regno Unito o il Belgio.In Italia, invece, non esiste lo ius soli. Il bambino che nasce da genitori stranieri in Italia deve, al pari di chi è arrivato nel Paese dopo essere nato e vissuto in un altro Stato, maturare i requisiti stabiliti dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Cioè, come spiega il ministero dell’Interno, “la cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti”. Tra questi ci sono l’avere un reddito sufficiente al sostentamento, non avere precedenti penali e non rappresentare un pericolo per la sicurezza della Repubblica.

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