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“705 euro di multa”. Guidi la macchina intestata a un altro? Scatta la pesante sanzione. Come e quando: così funzionano le ultime norme in vigore

Quante volte vi è capitato di guidare la macchina di un altro? Beh, scommettiamo più di qualcuna per i motivi più disparati. Magari un vostro amico aveva bevuto troppo, oppure, più semplicemente, avevate da poco compiuto 18 anni e usavate la macchina di papà. Niente di male, in nessuno dei due casi. Tuttavia qualche tempo fa era girata la notizia di multe da 705 euro per chi fosse stato trovato alla guida di un’auto intestata a un’altra persona, generando, come logico, un inutile allarmismo tra i guidatori. E il motivo è presto detto: la legge in questione investe solamente chi usa la macchina di un altro da oltre 30 giorni, ovvero un periodo di tempo continuativo. Per mettersi in regola, se (e solo se) rientrate nella categoria sopra citata, bisognerà, come spiega ancora la circolare del ministero, “annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (presso la Motorizzazione civile, ndr) i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014”. In caso di omissioni scatterà la sanzione. Ma la norma, si legge ancora sul documento, non è retroattiva. (Continua dopo la foto)

La circolare del ministero fa sapere inoltre che il mancato “aggiornamento delle carte e dell’Archivio nazionale dei Veicoli con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014″ non dà luogo all’applicazione della multa. Ma andiamo al sodo: chi riguarda nello specifico la norma? Lo spiega lo stesso direttore generale della motorizzazione Maurizio Vitelli: ”È importante precisare che la norma esclude tutte le situazioni in cui la natura dei rapporti intercorrenti tra proprietario del veicolo e soggetto che ne dispone abbiano rapporti di parentela. Quindi non riguarda, per esempio, il figlio che guida la macchina del padre o situazioni simili”. La norma non si applica anche in caso di “veicoli che rientrano nella fattispecie dei fringe benefit o delle vetture di servizio”. Tra le categorie incluse, invece, ci sono “le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria”. Tutti casi cioè, dice ancora Vitelli, “in cui era necessario individuare uno strumento che permettesse l’identificazione certa del soggetto responsabile della vettura circolante e di eventuali violazioni al codice della strada e connesse sanzioni. Inoltre – precisa il direttore generale della Motorizzazione – un altro fenomeno che si è voluto contrastare con questa norma è quello delle intestazioni fittizie”. La norma del Codice della strada, inoltre, non si applica in tutti i casi di trasferimento di disponibilità. Sono esenti soggetti che effettuano attività di autotrasporto e a tutti gli altri soggetti previsti da tale norma. Sono invece coinvolti tutti i professionisti che utilizzano auto aziendali. (Continua dopo le foto)

In particolare, si legge nella circolare, “nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato d’uso l’ultilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore ai 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al comentente UMC (ufficio della Motorizzazione Civile, ndr) richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione». Invece “sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Nulla osta, tuttavia, che anche in tal caso possa essere richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione; in assenza di specifico divieto, infatti, è da ritenersi che il comodatario ne abbia facoltà, ferma restando, in caso contrario, l’inapplicabilità delle previste sanzioni”. Per generalità si intendono nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza.