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“Non furono aiuti di Stato”. La sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla Popolare di Bari

La Corte di Giustizia Europea ha messo la parola fine sulla questione Popolare di Bari SCpA, confermando la sentenza di primo grado. Non ci sono stati aiuti di Stato. A mettere il punto in maniera definitiva sulla questione dei presunti fondi illegittimi per la ex banca Tercas, poi Popolare di Bari SCpA, è la Corte Europea che, con la sentenza di questa mattina, ha respinto l’impugnazione della Commissione Europea contro la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 marzo scorso, confermando, di fatto, il giudizio di primo grado. Secondo i giudici europei, infatti, le condizioni per qualificare l’intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) come aiuto di Stato non erano soddisfatte, poiché tale intervento non era né imputabile allo Stato italiano, né finanziato mediante risorse statali da esso provenienti. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel 2013, Banca Popolare di Bari SCpA (BPB) aveva manifestato il proprio interesse alla sottoscrizione di un aumento di capitale di Banca Tercas, posta in regime di amministrazione straordinaria, in seguito ad irregolarità accertate da Banca d’Italia. Tale manifestazione d’interesse, tuttavia, era subordinata alla condizione che il deficit patrimoniale di Tercas fosse interamente coperto dal FITD. Quest’ultimo è un consorzio di diritto privato tra banche, di tipo mutualistico, che ha l’obbligo di intervenire a titolo di garanzia legale dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri. Il FITD dispone, inoltre, della facoltà di intervenire in maniera preventiva per sostenere un membro sottoposto al regime di amministrazione straordinaria a condizione che sussistano prospettive di risanamento e che sia prevedibile un minor onere rispetto a quello derivante dall’intervento del FITD a titolo di garanzia legale dei depositi nel caso di una liquidazione coatta amministrativa dell’istituto di credito membro interessato. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel 2014, dopo essersi sincerato che un intervento preventivo a favore di Tercas sarebbe stato economicamente più vantaggioso del rimborso dei depositanti di tale banca in caso di liquidazione coatta amministrativa, il FITD aveva deciso di coprire il deficit patrimoniale di Tercas e di concederle determinate garanzie. Misure, poi, approvate da Banca d’Italia. L’intervento del FITD prevedeva tre misure: in primis, un contributo di 265 milioni di euro a copertura del deficit patrimoniale di Tercas; in secondo luogo, una garanzia di 35 milioni di euro a copertura del rischio di credito associato a determinate esposizioni di Tercas; in terzo luogo, una garanzia di 30 milioni di euro a copertura dei costi derivanti dal trattamento fiscale della prima misura (in prosieguo: le «misure controverse»). (Continua a leggere dopo la foto)

In occasione di un’assemblea generale degli azionisti di Tercas, convocata il 27 luglio 2014 dal commissario straordinario di concerto con la Banca d’Italia, veniva deliberato, da una parte, di coprire parzialmente le perdite, tra l’altro azzerando il capitale e annullando tutte le azioni ordinarie in circolazione e, dall’altra, di aumentare il capitale a 230 milioni di euro mediante l’emissione di nuove azioni ordinarie riservate a BPB. Questo aumento di capitale è stato effettuato il medesimo giorno. Il 1° ottobre 2014 il regime di amministrazione straordinaria di Tercas veniva revocato e BPB nominava i nuovi organi sociali. Con decisione del 23 dicembre 2015, la Commissione europea contestava che l’intervento del FITD a favore di Tercas costituiva un aiuto di Stato illegittimo concesso dall’Italia a Tercas e ne ordinava il recupero. (Continua a leggere dopo la foto)

L’Italia, BPB e il FITD, sostenuto dalla Banca d’Italia, proponevano ricorsi di annullamento contro tale decisione. Con sentenza del 19 marzo 2019, il Tribunale accoglieva i ricorsi annullando la decisione della Commissione, con la motivazione che le condizioni per qualificare l’intervento del FITD come aiuto di Stato non erano soddisfatte, poiché tale intervento non era né imputabile allo Stato italiano né finanziato mediante risorse statali da esso proveniente. Rigettando l’impugnazione presentata dalla Commissione, la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa la propria giurisprudenza in materia di imputabilità allo Stato di misure di aiuto concesse da un ente di diritto privato che non è né un organismo statale né un’impresa pubblica. (Continua a leggere dopo la foto)

La Corte ricorda, anzitutto, che, affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come «aiuti» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, da un lato essi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, devono essere imputabili allo Stato. Per quanto concerne più specificamente l’imputabilità alle autorità italiane dell’intervento del FITD a favore di Tercas, la Corte constata, poi, che il Tribunale non ha commesso errori dichiarando che gli indizi presentati dalla Commissione per dimostrare l’influenza delle autorità pubbliche italiane sul FITD non permettono di imputare il suo intervento a favore di Tercas alle autorità italiane. Mancherebbe, in sostanza, un vincolo di capitale tra il FIDT e lo Stato. Le autorità italiane, pertanto, non avrebbero esercitato alcun controllo pubblico sostanziale nella definizione dell’intervento del FITD a favore di Tercas. (Continua a leggere dopo la foto)

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La Corte ha respinto anche l’argomento della Commissione sul rischio di elusione della normativa in materia di unione bancaria. La Commissione sosteneva che il rifiuto di imputare alle autorità statali l’intervento di un ente quale il FIDT a favore di una banca a capitale privato comporterebbe un rischio di elusione dell’articolo 32 della direttiva 2014/59, che prevede l’attivazione di una procedura di risoluzione nel caso in cui un ente creditizio necessiti di un sostegno finanziario pubblico straordinario corrispondente a un aiuto di Stato. A tale proposito la Corte rileva che la qualificazione di una misura adottata da un sistema di garanzia dei depositi come aiuto di Stato idonea a far scattare tale procedura di risoluzione resta possibile, in funzione delle caratteristiche di detto sistema e della misura in questione.

di Gabriele Iuvinale

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