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Agcm: “Illegittima normativa italiana sulle concessioni demaniali marittime e di posteggio”

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm)ha inviato il 15 febbraio scorso al Senato, alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione segnalando che con la Legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 686) l’intero settore delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è stato sottratto dall’applicazione della c.d. Direttiva Servizi o Bolkestein. L’Agcm evidenzia che il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha prorogato al 2032 le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche (cd. ambulanti) in scadenza e previsto che eventuali posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione andassero assegnati “in via prioritaria e in deroga a qualsiasi criterio” agli aventi titolo, senza l’espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica. (Continua a leggere dopo la foto)

L’Autorità solleva, quindi, seri dubbi di compatibilità delle normative con il diritto europeo perché contrastano con la direttiva Bolkestein in quanto contrarie con la puntuale individuazione dei settori tassativamente esclusi dall’applicazione della direttiva stessa. La necessità di prevedere una durata limitata alla concessione e di seguire criteri di aggiudicazione trasparenti e non discriminatori costituisce, per l’Agcm, un principio generale dell’ordinamento europeo, volto a evitare preclusioni all’accesso al mercato e indebite restrizioni della concorrenza. Anche la contigua giurisprudenza in materia di concessioni demaniali marittime, precisa l’Autorità, ha costantemente ribadito la necessità di assegnare le concessioni all’esito di selezioni trasparenti e non discriminatorie e per una durata limitata e proporzionata agli investimenti. (Continua a leggere dopo la foto)

La giurisprudenza, ha altresì stabilmente sostenuto l’illegittimità di previsioni che dispongano proroghe automatiche al concessionario uscente, in quanto di per sé ostative a qualsiasi forma di selezione, necessaria ogni qual volta occorra assegnare un bene pubblico per l’esercizio di attività suscettibili di apprezzamento in termini economici. L’Autorità, del resto, ha già evidenziato le criticità concorrenziali proprie di alcune norme del Decreto Rilancio che prorogano automaticamente la durata delle concessioni in vari settori invitando il legislatore a ponderare gli effetti di lungo periodo di chiusura del mercato in seguito a provvedimenti di proroga che, posticipando il confronto concorrenziale, dovrebbero essere rigorosamente temporanei e non eccedere comunque le reali esigenze delle amministrazioni, per consentire quanto prima il ricorso a strumenti idonei a favorire un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche. (Continua a leggere dopo la foto)

Né una proroga di siffatta durata, per l’Agcm, può essere considerata in alcun modo necessaria e proporzionata alle specifiche esigenze che l’amministrazione pubblica eventualmente dovesse rinvenire nell’attuale situazione di emergenza sanitaria. L’obiettivo di liberalizzazione viene, quindi, completamente tralasciato dall’attuale disciplina del settore. Si tratta di principi la cui applicazione si impone in forza del primato del diritto europeo su disposizioni nazionali incompatibili. L’Autorità ritiene, pertanto, che le modifiche apportate al D. Lgs. n. 59/2010, le norme del decreto rilancio e le conseguenti determinazioni ministeriali si pongano tutte in violazione delle disposizioni costituzionali ed eurounitarie, poste a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza, in quanto idonee a restringere indebitamente l’accesso e l’esercizio di un’attività economica. (Continua a leggere dopo la foto)

In conclusione, l’Autorità auspica che il Parlamento e il Governo vogliano tenere in debita considerazione le osservazioni espresse al fine di addivenire a una modifica della vigente normativa in linea con la disciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, nel solco più volte tracciato dall’Autorità in materia. In assenza di tali modifiche, infatti, l’Autorità ritiene che tutti i soggetti pubblici chiamati ad attuare l’attuale quadro normativo debbano procedere alla disapplicazione delle disposizioni nazionali, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi posti a presidio della concorrenza in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici. La palla passa alla politica; in difetto, tutte le autorità pubbliche, chiamate ad intervenire dovranno inevitabilmente tenere in debito conto la segnalazione dell’Autorità, pena l’illegittimità dell’atto contrario.

di Nicola Iuvinale

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