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Lo “scudo penale” per gli operatori sanitari che fanno le iniezioni e la vaccinazione “covid srl”

Con il recente Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 (assegnato alla 1ª Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato per l’esame in sede di conversione in legge), il Governo ha deciso di introdurre nell’ordinamento giuridico una espressa esclusione della responsabilità penale del personale sanitario addetto alla vaccinazione riguardo alle ipotesi dei delitti di omicidio colposo (art. 489 c.p.) e di lesioni personali colpose (art. 490 c.p.), commessi nel periodo emergenziale, conseguenti la somministrazione dei vaccini contro il virus SARSCoV-2. In particolare, la punibilità viene esclusa quando l’uso del vaccino, somministrato nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all’articolo 1, comma 457 della Legge 178/2020, risulti conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali). (Continua a leggere dopo la foto)

Come osserva la relazione illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione, la norma ha efficacia retroattiva, in quanto disposizione più favorevole, o in bonam partem, attesa la finalità di equiparare il trattamento dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo dell’entrata in vigore degli stessi. In base al regime delle successioni delle leggi penali nel tempo cui all’art. 2 c.p., quindi, la norma più favorevole trova applicazione anche ai casi già verificatisi. La limitazione della responsabilità penale introdotta dal DL in questione, poi, essendo norma speciale, finisce anche per derogare la disciplina contenuta nel comma 2 dell’articolo 590-sexies del c.p. In particolare, quest’ultima norma esclude la punibilità per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia – e quindi non per negligenza o imprudenza – e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (adeguate alle specificità del caso concreto), come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali. La Corte di cassazione, nella sentenza n. 8770 del 22 febbraio 2018, ha interpretato questa disposizione nel senso che essa non esclude i casi di imperizia contraddistinta da colpa grave, oltre che i casi di imperizia verificatasi in assenza di linee guida o buone pratiche applicabili (all’atto sanitario in questione) ovvero con individuazione delle stesse in maniera inadeguata (da parte del reo) e in generale i casi di negligenza o imprudenza. (Continua a leggere dopo la foto)

In un’ottica di maggiore certezza giuridica (così si legge nella relazione di accompagnamento), lo scudo penale avrebbe come fine quello di rassicurare il personale sanitario ed in genere i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione. In un contesto caratterizzato da margini di incertezza scientifica, e da un quadro in continua evoluzione, la prospettiva di incorrere in possibili responsabilità penali, in conseguenza di eventi avversi ascrivibili, anche solo in ipotesi, alla somministrazione del vaccino, può ingenerare allarme tra quanti sono chiamati a fornire il proprio contributo al buon esito della campagna di vaccinazione nazionale che rappresenta allo stato una priorità per la tutela della salute pubblica. L’esigenza di offrire una tutela penale era stata sollecitata anche da vari esperti del mondo giuridico in un recente post pubblicato sula rivista giustiziainsieme.it, tra cui l’on. avv. Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario alla Giustizia. (Continua a leggere dopo la foto)

Come detto, l’articolo 1, comma 457, della L. 30 dicembre 2020 n. 178, ha previsto l’adozione, con decreto del Ministro della salute (di natura non regolamentare), del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2. L’ultima versione del piano strategico nazionale è stata adottata con D.M. del 12 marzo 2021. In questo atto, il secondo allegato è costituito dall’ultimo documento di programmazione precedente (del 10 marzo 2021), il quale può essere considerato come il documento che attualmente reca le linee di pianificazione in oggetto. Inoltre, nel quadro di tale programmazione, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha presentato il 13 marzo 2021 un proprio documento di pianificazione in materia.

di Gabriele Iuvinale

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